Il DM 5 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5/9/2011, stabilisce “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il decreto è finalizzato alla determinazione dei requisiti per l’iscrizione, a domanda (in appositi elenchi del Ministero dell’interno), dei professionisti iscritti in albi professionali e per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Negli elenchi del Ministero dell’interno possono iscriversi i professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici e agrotecnici laureati e dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso di attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.
Tale attestazione non è necessaria per professionisti che hanno svolto, almeno per un anno, ruoli quali: direttivi e dirigenti, ispettori o sostituti direttori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e abbiano interrotto il servizio. In tal caso, l’interessato dovrĂ  presentare all’Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza l’attestazione rilasciata dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. L’attestazione del corso non è richiesta, inoltre, ai professionisti che provino di aver seguito, durante gli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento (della durata di almeno 120 ore) aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi:

  • Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
  • Fisica e chimica dell’incendio;
  • Norme tecniche, criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
  • Tecnologie di materiali, strutture, sistemi e impianti di protezione passiva;
  • Legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
  • Procedure di prevenzione incendi;
  • Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
  • Valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
  • Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
  • Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
  • AttivitĂ  a rischio d’incidente rilevante;
  • Esercitazioni pratiche e visite formative presso attivitĂ  soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, i professionisti sono tenuti a svolgere corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla data d’iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto per chi giĂ  iscritto a tale data.